Regolamento Libro Origini AFeF

(Rivisto ed approvato dal CD AFeF il 4 giugno 2006)

 

 

ART 1 - Scopi del regolamento

Il presente Regolamento del Libro delle Origini dei Gatti di razza (detto Libro Origini ovvero LO AFeF), nell’intento di tutelare il benessere del gatto come sancito dallo Statuto della Federazione, ha lo scopo di dettare regole per la riproduzione e l’allevamento, che garantiscano da parte dei propri Soci allevatori pratiche di selezione e d’allevamento esenti da motivazioni di carattere speculativo e commerciale o che comportino per i gatti stessi sofferenze di qualsiasi genere. Vengono pertanto istituiti i seguenti registri:

  • il Libro delle Origini dei Gatti di razza (Libro Origini ovvero LO AFeF);
  • il Libro dei Gatti Riconosciuti di razza (Libro Riconosciuti ovvero LR AFeF);
  • il Libro dei Gatti Riconosciuti Sperimentale (LRS AFeF);

ed inoltre il Registro dei Gatti di Casa (RHC).

ART 2 - Iscrizioni

Possono essere iscritti al LO AFeF tutti i gatti nati in allevamenti riconosciuti dall’AFeF o da fattrici di proprietà di Soci AFeF, nonché quelli provenienti da altre associazioni, in possesso di pedigree con almeno tre generazioni di ascendenti note, complete e riconosciute (che qui si definisce PEDIGREE A 4 GENERAZIONI)  ed in possesso dei requisiti richiesti dallo standard della razza di appartenenza.  L’AFeF riconosce i pedigree rilasciati da tutte le associazioni aderenti al WCF e da tutte le associazioni di comprovata serietà e affidabilità (CFA, TICA, FIFE e loro associati, etc.). Per ottenere i pedigree di una cucciolata non è necessario che i genitori siano iscritti al LO AFeF, ma è necessario inoltrare, unitamente alla denuncia di nascita, copia dei pedigree a 4 generazioni dei genitori.

Vengono iscritti al Libro dei Gatti Riconosciuti di razza i gatti di cui sia nota e registrata una genealogia con meno di tre generazioni di ascendenti complete e riconosciute, ed in possesso dei requisiti richiesti dallo standard della razza di appartenenza. I figli di genitori iscritti al Libro Riconosciuti possono richiedere l’iscrizione al LO AFeF, solo se hanno almeno tre generazioni di antenati complete e riconosciute.

Possone essere iscritti al Libro dei Gatti Riconosciuti Sperimentale (LRS AFeF) i gatti nati da accoppiamenti non consentiti dagli standard di razza, ma consentiti in via sperimentale sulla base di un preciso e dettagliato programma di allevamento preliminarmente approvato dal CD AFeF, previo parere positivo delle Commissioni LO e Giudici dell’AFeF. Al termine del programma stabilito, i cuccioli possono essere iscritti nel LR AFeF. Non vengono in alcun modo riconosciuti gatti nati dall’incrocio con specie diverse dal Felis Catus e/o con specie selvatiche, ad eccezione dei gatti di razza Bengal e dei gatti di razza Ceylan (Gatto di Ceylon). 

I “novizi”, per le razze per le quali l’AFeF ammette il noviziato, possono ottenere la registrazione nel Libro Riconosciuti, previo giudizio di “Eccellente”, ottenuto all’età di almeno 6 mesi, in una Esposizione Internazionale AFeF, da due Giudici Internazionali. La richiesta di noviziato e l’esito del giudizio devono essere comunicati dalla Segreteria della esposizione alla Commissione LO AFeF. Il gatto deve essere identificato con microchip e deve essere valutato all’apertura dei giudizi; qualora il soggetto non ottenga la qualifica di “Eccellente”, la presentazione in giudizio non è ripetibile ed il gatto viene automaticamente registrato nel Registro dei gatti di casa (vedi Norme attuative, comma 10).

I gatti che hanno ottenuto una registrazione come novizi in altre associazioni per razze diverse da quelle per le quali l’AFeF ammette il noviziato ed i loro discendenti in prima generazione, non possono essere registrati nel LO/LR AFeF.

Per i gatti maschi che abbiano generato almeno dieci Campioni Internazionali e/o Premior Internazionali e per le gatte femmine che ne abbiano generati almeno cinque, l’allevatore può richiedere che sul pedigree venga indicata la menzione “Distinguished Merit” (DM), da apporre dopo il nome del gatto; per ottenere tale menzione l’allevatore dovrà presentare la documentazione attestante il suddetto diritto, con le modalità seguite per la registrazione dei titoli presso l’Ufficio Registrazione Titoli.

 ART 3 – Affisso: concessione e revoca

L’Affisso sarà rilasciato solo ai Soci delle Associazioni affiliate all’AFeF, mediante richiesta inviata alla Commissione LO, che la sottoporrà all’approvazione del CD AFeF.

L’Affisso può essere richiesto da un singolo Socio od anche da due o più Soci di Associazioni affiliate all’AFeF che lo richiedano congiuntamente, sulla base di accordi personali. Nella domanda di richiesta d’Affisso dovrà essere indicato il nome del titolare dell’Affisso e gli eventuali cointestatari. In caso di divisione dell’allevamento o di controversie di varia natura, l’Affisso rimarrà di esclusivo uso del titolare.

I Soci che richiedono l'Affisso devono:

  1. essere proprietari di almeno una gatta della razza per la quale si richiede l’Affisso stesso, in grado di riprodursi, iscritta al LO AFeF o ad un LO di altra Associazione o Federazione Felina riconosciuta dall’AFeF, con pedigree a 4 generazioni;
  2. consentire agli incaricati dell’AFeF di effettuare visite di controllo all’Allevamento;
  3. essere a conoscenza e rispettare i Regolamenti LO AFeF e Allevatori e condividere le motivazioni espresse dal Codice Etico degli Allevatori (allegato al Regolamento della Commissione Allevatori).

Per gli Affissi già riconosciuti dall’AFeF si potrà richiedere un’estensione dell’intestazione dell’Affisso ad altro Socio, che ne diventerà cointestatario. Questa richiesta dovrà essere inviata alla Commissione Libro Origini, firmata dal titolare e dal richiedente.

La proprietà dei gatti nati nell’allevamento è attribuita a tutti gli intestatari dell’Affisso, salvo diversa richiesta, firmata da tutti gli intestatari ed inoltrata alla Commissione LO.

Possono essere riconosciuti nel LO AFeF gli Affissi già registrati in altre Associazioni.

Il nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri e non deve iniziare con una preposizione (del/dei...ecc).

Il nome dell’Affisso di regola deve precedere il nome del gatto nato nell’allevamento proprietario della fattrice (“Affisso dell’allevatore” “nome del gatto”).

Il nome dell’Affisso può essere utilizzato anche per gatti di nati in altri allevamenti e acquistati dall’intestatario o dagli intestatari dell’Affisso stesso, aggiungendolo a quello d’origine del gatto .(“allevamento di origine” “nome del gatto”…..di…..“Affisso dell’allevamento proprietario del gatto”).

I nomi dell’Affisso di provenienza, di appartenenza ed il nome del gatto saranno riportati sul pedigree in modo completo o parziale compatibilmente con lo spazio di stampa disponibile.

Ogni allevatore non potrà allevare più razze fenotipicamente simili, per le quali non sia consentito l’incrocio, indipendentemente dal numero degli Affissi di cui è intestatario.

L’Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; potrà essere sospeso se vengono meno i requisiti minimi o per inosservanza dei Regolamenti. L’Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.

Le cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d’Affisso e la concessione, possono utilizzare del nome dell’Affisso, una volta concesso.

ART 4 - Norme attuative

  • Ad ogni gatto iscritto al LO/LR AFeF viene rilasciato con il pedigree un microchip di identificazione che deve essere applicato al gatto stesso.
  • La denuncia di monta e nascita deve essere inviata alla Commissione LO entro e non oltre i 40 giorni dalla nascita dei cuccioli. Oltre tale termine la sua accettazione è subordinata al parere positivo della Commissione LO AFeF, alla presenza di tutta la cucciolata e della fattrice presso l’allevatore e ad un eventuale controllo di cucciolata da parte di incaricati AFeF. La quota dovuta è triplicata.
  • Per la buona salute della fattrice sono ammesse solo due cucciolate nell’arco di dodici mesi ed è auspicabile che la gatta non partorisca prima di aver compiuto l’anno di età. In caso contrario la registrazione dei cuccioli nel LO/LR è subordinata al parere positivo del Consiglio Direttivo AFeF. La quota dovuta è raddoppiata.
  • Le domande di registrazione dei cuccioli e di rilascio dei relativi pedigree e microchip devono pervenire alla Commissione LO, corredate di documentazione completa, entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita; per ogni cucciolata la registrazione nel LO/LR ed i relativi pedigree devono essere richiesti contestualmente per tutti i cuccioli viventi. Le richieste di pedigree effettuate oltre il termine dei sei mesi, in via eccezionale, verranno sottoposte al parere della Commissione LO AFeF, che delibererà circa il suo accoglimento. In tali casi la quota dovuta per ogni pedigree è raddoppiata. Tariffa doppia sarà applicata anche in caso di mancato completamento della documentazione necessaria entro i 6 mesi dalla nascita. Non possono in nessun modo essere rilasciati pedigree di cuccioli di età superiore a dodici mesi.
  • In caso di omonimia con soggetti già presenti nell’archivio geneaologico dell’AFeF, la Comm. LO, per la registrazione del gatto, richiederà all’allevatore una modifica del nome del gatto.
  • I cuccioli potranno lasciare l’allevamento non prima del compimento del 75° giorno di vita e dopo aver ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino trivalente. I cuccioli non possono essere ceduti a negozi di animali o domiciliati presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, nè possono essere ceduti ad Istituti di Ricerca.
  • La pratica di passaggio di proprietà va inoltrata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di cessione del soggetto. in caso di richiesta oltre il termine la quota dovuta è raddoppiata. Per i cuccioli è auspicabile che il passaggio di proprietà sia inoltrato alla Commissione LO direttamente dall’allevatore; se questo viene fatto contestualmente alla richiesta del pedigree, la registrazione del passaggio di proprietà è gratuita ed il nominativo del nuovo proprietario sarà indicato direttamente sul pedigree.
  • L’allevatore può richiedere che venga indicata sul pedigree e/o sul Certificato di passaggio di proprietà la clausola “not for breeding” (non adatto alla riproduzione), che vieta che il gatto venga utilizzato per la riproduzione. Può essere richiesto di inserire tale dicitura anche in un secondo tempo, nei successivi passaggi di proprietà; la clausola però può essere tolta solo su richiesta dell’Allevatore.
  • Gli allevatori sono tenuti a comunicare alla Commissione LO il decesso e la eventuale sterilizzazione dei soggetti iscritti al LO stesso.
  • Annualmente la Commissione LO di concerto con la Commissione Allevatori, sorteggerà gli Allevamenti da sottoporre a controllo tra tutti gli Affissi registrati. Inoltre potranno essere effettuati controlli per verifica dei colori delle cucciolate. I Soci che riceveranno una visita di controllo dell’allevamento, dovranno dare la loro massima disponibilità e collaborazione agli incaricati della Federazione. Se durante il controllo dell’allevamento si riscontrassero carenze rilevanti, sia di carattere igienico-sanitario, che formale, la Commissione dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo AFeF che prenderà i provvedimenti del caso, dal richiamo alla sospensione dell’allevatore.
  • E’ fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi correzione ai documenti rilasciati dalla Commissione LO. In caso di errore per il quale necessiti una correzione, il documento originale, con allegata la documentazione che giustifichi la rettifica, deve essere inviato alla Commissione LO, la quale, dopo le necessarie verifiche, riemetterà il documento stesso, debitamente corretto.
  • I proprietari dei gatti di casa possono richiedere alla Commissione LO che il proprio gatto venga registrato nel Registro dei Gatti di Casa (RHC) e che venga loro rilasciato il Certificato di Registrazione ed il relativo microchip d’identificazione.
  • In accordo con il Club di razza “CIGAS” (Abissini e Somali), si stabilisce che per l’iscrizione al LO dei gatti di tali razze venga eseguito e certificato il test sul DNA che individua lo stato genetico relativo al “Deficit di Piruvato-chinasi” (PK-Def), e che l’esito del test sia riportato sui pedigree. In caso contrario il gatto verrà egualmente iscritto nei libri genealogici dell’AFeF, ma a tariffa triplicata.

ART. 5

Qualsiasi controversia sull’interpretazione ed applicazione del presente regolamento, sarà sottoposta al parere decisivo del Consiglio Direttivo dell’AFeF.