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ART 1 -
Scopi del regolamento
Il
presente Regolamento del Libro delle Origini dei Gatti di razza (detto
Libro Origini ovvero LO AFeF), nell’intento di tutelare il
benessere del gatto come sancito dallo Statuto della Federazione, ha lo
scopo di dettare regole per la riproduzione e l’allevamento, che
garantiscano da parte dei propri Soci allevatori pratiche di selezione e
d’allevamento esenti da motivazioni di carattere speculativo e commerciale o
che comportino per i gatti stessi sofferenze di qualsiasi genere. Vengono
pertanto istituiti i seguenti registri:
-
il
Libro delle Origini dei Gatti di razza (Libro Origini ovvero LO AFeF);
-
il
Libro dei Gatti Riconosciuti di razza (Libro Riconosciuti ovvero LR
AFeF);
-
il
Libro dei Gatti Riconosciuti Sperimentale (LRS AFeF);
ed
inoltre il Registro dei Gatti di Casa (RHC).
ART 2 -
Iscrizioni
Possono
essere iscritti al LO AFeF tutti i gatti nati in allevamenti
riconosciuti dall’AFeF o da fattrici di proprietà di Soci AFeF, nonché
quelli provenienti da altre associazioni, in possesso di pedigree con almeno
tre generazioni di ascendenti note, complete e riconosciute (che qui si
definisce PEDIGREE A 4 GENERAZIONI) ed in possesso dei
requisiti richiesti dallo standard della razza di appartenenza. L’AFeF
riconosce i pedigree rilasciati da tutte le associazioni aderenti al WCF e
da tutte le associazioni di comprovata serietà e affidabilità (CFA, TICA,
FIFE e loro associati, etc.). Per ottenere i pedigree di una cucciolata non
è necessario che i genitori siano iscritti al LO AFeF, ma è necessario
inoltrare, unitamente alla denuncia di nascita, copia dei pedigree a 4
generazioni dei genitori.
Vengono
iscritti al Libro dei Gatti Riconosciuti di razza i gatti di cui sia
nota e registrata una genealogia con meno di tre generazioni di ascendenti
complete e riconosciute, ed in possesso dei requisiti richiesti dallo
standard della razza di appartenenza. I figli di genitori iscritti al Libro
Riconosciuti possono richiedere l’iscrizione al LO AFeF, solo se hanno
almeno tre generazioni di antenati complete e riconosciute.
Possone
essere iscritti al Libro dei Gatti Riconosciuti Sperimentale (LRS
AFeF) i gatti nati da accoppiamenti non consentiti dagli standard di
razza, ma consentiti in via sperimentale sulla base di un preciso e
dettagliato programma di allevamento preliminarmente approvato dal CD AFeF,
previo parere positivo delle Commissioni LO e Giudici dell’AFeF. Al termine
del programma stabilito, i cuccioli possono essere iscritti nel LR AFeF. Non
vengono in alcun modo riconosciuti gatti nati dall’incrocio con specie
diverse dal Felis Catus e/o con specie selvatiche, ad eccezione dei gatti di
razza Bengal e dei gatti di razza Ceylan (Gatto di Ceylon).
I “novizi”,
per le razze per le quali l’AFeF ammette il noviziato, possono ottenere la
registrazione nel Libro Riconosciuti, previo giudizio di “Eccellente”,
ottenuto all’età di almeno 6 mesi, in una Esposizione Internazionale AFeF,
da due Giudici Internazionali. La richiesta di noviziato e l’esito del
giudizio devono essere comunicati dalla Segreteria della esposizione alla
Commissione LO AFeF. Il gatto deve essere identificato con microchip e deve
essere valutato all’apertura dei giudizi; qualora il soggetto non ottenga la
qualifica di “Eccellente”, la presentazione in giudizio non è ripetibile ed
il gatto viene automaticamente registrato nel Registro dei gatti di casa
(vedi Norme attuative, comma 10).
I gatti
che hanno ottenuto una registrazione come novizi in altre associazioni per
razze diverse da quelle per le quali l’AFeF ammette il noviziato ed i loro
discendenti in prima generazione, non possono essere registrati nel LO/LR
AFeF.
Per i
gatti maschi che abbiano generato almeno dieci Campioni Internazionali e/o
Premior Internazionali e per le gatte femmine che ne abbiano generati almeno
cinque, l’allevatore può richiedere che sul pedigree venga indicata la
menzione “Distinguished Merit” (DM), da apporre dopo il nome del
gatto; per ottenere tale menzione l’allevatore dovrà presentare la
documentazione attestante il suddetto diritto, con le modalità seguite per
la registrazione dei titoli presso l’Ufficio Registrazione Titoli.
ART 3 –
Affisso: concessione e revoca
L’Affisso sarà rilasciato solo ai Soci delle Associazioni affiliate
all’AFeF, mediante richiesta inviata alla Commissione LO, che la sottoporrà
all’approvazione del CD AFeF.
L’Affisso può essere richiesto da un singolo Socio od anche da due o più
Soci di Associazioni affiliate all’AFeF che lo richiedano congiuntamente,
sulla base di accordi personali. Nella domanda di richiesta d’Affisso dovrà
essere indicato il nome del titolare dell’Affisso e gli eventuali
cointestatari. In caso di divisione dell’allevamento o di controversie di
varia natura, l’Affisso rimarrà di esclusivo uso del titolare.
I Soci
che richiedono l'Affisso devono:
-
essere proprietari di almeno una gatta della razza per la quale si
richiede l’Affisso stesso, in grado di riprodursi, iscritta al LO AFeF o
ad un LO di altra Associazione o Federazione Felina riconosciuta
dall’AFeF, con pedigree a 4 generazioni;
-
consentire agli incaricati dell’AFeF di effettuare visite di controllo
all’Allevamento;
-
essere a conoscenza e rispettare i Regolamenti LO AFeF e Allevatori e
condividere le motivazioni espresse dal Codice Etico degli Allevatori
(allegato al Regolamento della Commissione Allevatori).
Per gli
Affissi già riconosciuti dall’AFeF si potrà richiedere un’estensione
dell’intestazione dell’Affisso ad altro Socio, che ne diventerà
cointestatario. Questa richiesta dovrà essere inviata alla Commissione Libro
Origini, firmata dal titolare e dal richiedente.
La
proprietà dei gatti nati nell’allevamento è attribuita a tutti gli
intestatari dell’Affisso, salvo diversa richiesta, firmata da tutti gli
intestatari ed inoltrata alla Commissione LO.
Possono
essere riconosciuti nel LO AFeF gli Affissi già registrati in altre
Associazioni.
Il
nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri e non deve
iniziare con una preposizione (del/dei...ecc).
Il nome
dell’Affisso di regola deve precedere il nome del gatto nato
nell’allevamento proprietario della fattrice (“Affisso dell’allevatore”
“nome del gatto”).
Il nome
dell’Affisso può essere utilizzato anche per gatti di nati in altri
allevamenti e acquistati dall’intestatario o dagli intestatari dell’Affisso
stesso, aggiungendolo a quello d’origine del gatto .(“allevamento di
origine” “nome del gatto”…..di…..“Affisso dell’allevamento proprietario del
gatto”).
I nomi
dell’Affisso di provenienza, di appartenenza ed il nome del gatto saranno
riportati sul pedigree in modo completo o parziale compatibilmente con lo
spazio di stampa disponibile.
Ogni
allevatore non potrà allevare più razze fenotipicamente simili, per le quali
non sia consentito l’incrocio, indipendentemente dal numero degli Affissi di
cui è intestatario.
L’Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; potrà
essere sospeso se vengono meno i requisiti minimi o per inosservanza dei
Regolamenti. L’Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.
Le
cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d’Affisso e la
concessione, possono utilizzare del nome dell’Affisso, una volta concesso.
ART 4 -
Norme attuative
-
Ad
ogni gatto iscritto al LO/LR AFeF viene rilasciato con il pedigree un
microchip di identificazione che deve essere applicato al gatto stesso.
-
La
denuncia di monta e nascita deve essere inviata alla Commissione LO
entro e non oltre i 40 giorni dalla nascita dei cuccioli. Oltre tale
termine la sua accettazione è subordinata al parere positivo della
Commissione LO AFeF, alla presenza di tutta la cucciolata e della fattrice
presso l’allevatore e ad un eventuale controllo di cucciolata da parte di
incaricati AFeF. La quota dovuta è triplicata.
-
Per la buona salute della fattrice sono ammesse solo due cucciolate
nell’arco di dodici mesi ed è auspicabile che la gatta non partorisca
prima di aver compiuto l’anno di età. In caso contrario la registrazione
dei cuccioli nel LO/LR è subordinata al parere positivo del Consiglio
Direttivo AFeF. La quota dovuta è raddoppiata.
-
Le
domande di registrazione dei cuccioli e di rilascio dei relativi
pedigree e microchip devono pervenire alla Commissione LO, corredate
di documentazione completa, entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita;
per ogni cucciolata la registrazione nel LO/LR ed i relativi pedigree
devono essere richiesti contestualmente per tutti i cuccioli viventi. Le
richieste di pedigree effettuate oltre il termine dei sei mesi, in via
eccezionale, verranno sottoposte al parere della Commissione LO AFeF, che
delibererà circa il suo accoglimento. In tali casi la quota dovuta per
ogni pedigree è raddoppiata. Tariffa doppia sarà applicata anche in caso
di mancato completamento della documentazione necessaria entro i 6 mesi
dalla nascita. Non possono in nessun modo essere rilasciati pedigree di
cuccioli di età superiore a dodici mesi.
-
In
caso di omonimia con soggetti già presenti nell’archivio
geneaologico dell’AFeF, la Comm. LO, per la registrazione del gatto,
richiederà all’allevatore una modifica del nome del gatto.
-
I
cuccioli potranno lasciare l’allevamento non prima del compimento del
75° giorno di vita e dopo aver ricevuto la somministrazione di almeno
una dose di vaccino trivalente. I cuccioli non possono essere ceduti a
negozi di animali o domiciliati presso gli stessi con lo scopo di cederli
a terzi, nè possono essere ceduti ad Istituti di Ricerca.
-
La
pratica di passaggio di proprietà va inoltrata entro e non oltre
i 6 mesi dalla data di cessione del soggetto. in caso di richiesta
oltre il termine la quota dovuta è raddoppiata.
Per i cuccioli
è auspicabile che il passaggio di proprietà sia inoltrato alla Commissione
LO direttamente dall’allevatore; se questo viene fatto contestualmente
alla richiesta del pedigree, la registrazione del passaggio di proprietà è
gratuita ed il nominativo del nuovo proprietario sarà indicato
direttamente sul pedigree.
-
L’allevatore può richiedere che venga indicata sul pedigree e/o sul
Certificato di passaggio di proprietà la clausola “not for breeding”
(non adatto alla riproduzione), che vieta che il gatto venga
utilizzato per la riproduzione. Può essere richiesto di inserire tale
dicitura anche in un secondo tempo, nei successivi passaggi di proprietà;
la clausola però può essere tolta solo su richiesta dell’Allevatore.
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Gli allevatori sono tenuti a comunicare alla Commissione LO il decesso e
la eventuale sterilizzazione dei soggetti iscritti al LO stesso.
-
Annualmente la Commissione LO di concerto con la Commissione Allevatori,
sorteggerà gli Allevamenti da sottoporre a controllo tra tutti gli Affissi
registrati. Inoltre potranno essere effettuati controlli per verifica dei
colori delle cucciolate. I Soci che riceveranno una visita di controllo
dell’allevamento, dovranno dare la loro massima disponibilità e
collaborazione agli incaricati della Federazione. Se durante il controllo
dell’allevamento si riscontrassero carenze rilevanti, sia di carattere
igienico-sanitario, che formale, la Commissione dovrà darne tempestiva
comunicazione al Consiglio Direttivo AFeF che prenderà i provvedimenti del
caso, dal richiamo alla sospensione dell’allevatore.
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E’ fatto assoluto
divieto di apportare qualsiasi correzione ai documenti rilasciati dalla
Commissione LO. In caso di errore per il quale necessiti una correzione, il
documento originale, con allegata la documentazione che giustifichi la
rettifica, deve essere inviato alla Commissione LO, la quale, dopo le
necessarie verifiche, riemetterà il documento stesso, debitamente
corretto.
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I
proprietari dei gatti di casa possono richiedere alla Commissione
LO che il proprio gatto venga registrato nel Registro dei Gatti di Casa
(RHC) e che venga loro rilasciato il Certificato di
Registrazione ed il relativo microchip d’identificazione.
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In
accordo con il Club di razza “CIGAS” (Abissini e Somali), si stabilisce
che per l’iscrizione al LO dei gatti di tali razze venga eseguito e
certificato il test sul DNA che individua lo stato genetico relativo al
“Deficit di Piruvato-chinasi” (PK-Def), e che l’esito del test sia
riportato sui pedigree. In caso contrario il gatto verrà egualmente
iscritto nei libri genealogici dell’AFeF, ma a tariffa triplicata.
ART.
5
Qualsiasi controversia sull’interpretazione ed applicazione del presente
regolamento, sarà sottoposta al parere decisivo del Consiglio Direttivo
dell’AFeF.
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