il Regolamento  degli Allevatori

 ed il Codice Etico di allevamento

modificato il 21 ottobre 2007

 

ART 1 Gli Allevatori

 Sono considerati Allevatori AFeF i Soci di Associazioni affiliate all’AFeF che siano titolari o cointestatari di un affisso riconosciuto in AFeF.(Art.3 del Regolamento L.O. AFeF)

La Federazione riconosce questo titolo anche a chi, possessore di una sola gatta in grado di riprodursi, alleva comunque dei cuccioli, in modo da garantire a questi ultimi un “nome” che ne identifichi la provenienza. Tutti i Soci (anche  non titolari di affisso) che allevano cuccioli sono tenuti a condividere gli intenti ed a rispettare le regole AFeF che indirizzano e tutelano l’allevamento dei felini domestici.

 I Soci Allevatori sono organizzati e rappresentati nella Federazione da:

l’Assemblea degli Allevatori;

la Commissione Allevatori.

 ART 2 Assemblea degli Allevatori

 L’Assemblea degli Allevatori è costituita da tutti gli Allevatori Soci delle Associazioni affiliate all’AFeF, dal Presidente dell’AFeF e dal Presidente del Congresso dei Delegati.

E’ un organismo consultivo con i seguenti compiti:

 1.       proporre e discutere argomenti relativi all’allevamento dei gatti e indicare alla Commissione Allevatori le istanze da presentare al Consiglio Direttivo AFeF;

2.       proporre eventuali modifiche al Regolamento degli Allevatori;

3.       eleggere il Presidente della Commissione Allevatori

4.       eleggere i quattro membri della Commissione Allevatori

 L’Assemblea degli Allevatori viene convocata dal Presidente della Commissione Allevatori, con almeno 15 giorni di preavviso, per iscritto, anche con fax o posta elettronica, in sede ordinaria, una volta all’anno. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dove si terrà l’Assemblea; la data deve essere concordata con la Segreteria dell’AFeF. E’ presieduta dal Presidente della Commissione Allevatori.

 L’Assemblea degli Allevatori può essere convocata in sede straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi su richiesta indirizzata al Presidente della Commissione Allevatori da almeno due componenti della Commissione stessa o dalla maggioranza degli Allevatori o dal Consiglio Direttivo AFeF. Il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea entro quaranta giorni dalla data della richiesta, previa consultazione della Segreteria AFeF e comunque se gli impegni della Federazione lo consentono.

 Tutte le votazioni effettuate durante l’Assemblea degli Allevatori, siano esse a voto palese che a scrutinio segreto, si svolgeranno per appello nominale degli affissi, sia presenti che rappresentati per delega. E’ consentito un voto per ogni affisso che viene espresso dal titolare o in sua assenza da uno dei cointestatari. E’ ammessa una sola delega per affisso, rilasciata dal titolare dell’affisso delegante.

 Le decisioni dell’Assemblea vengono approvate con la maggioranza semplice degli affissi presenti e rappresentati per delega.

 ART 3 Commissione Allevatori

 Ai sensi dell’’Art. 16 dello Statuto AFeF la Commissione Allevatori è il portavoce degli Allevatori presso il CD della Federazione ed ha i seguenti compiti:

1.       verificare il buon andamento degli Allevamenti attuando, di concerto con la Commissione L.O.I., i controlli previsti (Art.4 comma ottavo del Regolamento L.O.I.);

2.       analizzare problemi, istanze e proposte, sia di singoli che di gruppi di allevatori;

3.       tenere aggiornati l’archivio anagrafico degli Allevamenti, sulla base del Registro degli Affissi ed in collaborazione con la Commissione L.O.

4.       fornire un servizio di consulenza sui problemi relativi all’allevamento del gatto;

5.       rendere noti gli estratti dei verbali delle riunioni della Commissione Allevatori e dell’Assemblea degli Allevatori, tramite i principali organi di informazione dell’AFeF.

 La Commissione Allevatori è convocata dal Presidente della Commissione stessa, con un preavviso di almeno cinque giorni, con indicazione dell’ordine del giorno.

La Commissione Allevatori durante la sua prima riunione elegge al suo interno il Segretario.

Sarà automaticamente decaduto dal mandato il membro che mancherà senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive della Commissione Allevatori.

 Il Segretario della Commissione Allevatori compila e custodisce i verbali delle riunioni della Commissione e delle Assemblee degli Allevatori e tiene aggiornato  l’archivio anagrafico degli allevamenti.

 ART 4 Nomina dei Componenti della Commissione Allevatori

La Assemblea degli Allevatori nomina, con scrutini separati, il Presidente della Commissione Allevatori ed i quattro membri della Commissione stessa, così rappresentati:

 Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Lungo

Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Semilungo

Uno eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Corto

Uno eletto tra tutte le categorie di pelo denominato “off breed”

 Si deve procedere prima alla elezione del Presidente, in modo che i candidati non eletti possano successivamente candidarsi per l’elezione dei componenti della Commissione.

Tutti gli Allevatori AFeF, in regola con l’iscrizione alla propria Associazione, si possono candidare alla Presidenza o come componenti della Commissione Allevatori (in questo caso per la categoria di pelo allevata, risultando automaticamente candidati anche per la categoria off breed). L’allevatore che alleva più categorie di pelo dovrà scegliere una sola categoria in cui candidarsi.

Nel caso in cui ci fosse parità di voto tra gli eletti passerà il candidato con maggior anzianità d’iscrizione alla Associazioni affiliata all’AFeF.

Nel caso non ci siano candidati per una categoria di pelo, subentreranno i candidati delle altre categorie. In caso di dimissioni o di decadimento dalla carica per altro motivo, subentra il  primo dei non eletti per quella categoria di pelo.

Sulla scheda per la nomina del Presidente potrà ovviamente essere espressa una sola preferenza, mentre su quella dei componenti la Commissione potranno essere espresse quattro preferenze, una per ogni categoria di pelo.

ART 5 Norme per gli Allevatori

Agli Allevatori AFeF e comunque a qualunque Socio che allevi dei cuccioli (anche se non titolare di affisso) è richiesto

  • il rispetto rigoroso delle regole contenute nel Regolamento del Libro Origini;

  • la disponibilità a collaborare con la Commissione che li rappresenta all’interno della Federazione fornendo i dati richiesti utili all’aggiornamento costante del Registro degli Affissi;

  • la partecipazione con suggerimenti o richieste al lavoro della Commissione Allevatori;

  • la conoscenza e l’adeguamento allo spirito che è alla base del “Codice Etico per l' Allevamento”, allegato a questo Regolamento.

E' fatto inoltre divieto ai Soci di cedere cuccioli o gatti adulti ad istituti di ricerca e sperimentazione ed a negozi.


 CODICE ETICO  AFeF per l'allevamento

Il Codice Etico vuole essere una guida e suggerire ai Soci alcune indicazioni  utili a regolamentare l’allevamento e la cessione dei cuccioli  nel rispetto degli intenti dello Statuto AFeF.

  • E’ compito degli allevatori garantire adeguate condizioni di igiene e benessere ai propri compagni felini, permettendo loro una vita senza costrizioni (gabbie o altro) in stretto e affettuoso contatto con i proprietari, in ambienti puliti, luminosi, ben areati, esenti da pericoli. In caso di accesso ad ambienti esterni (balconi, terrazze, giardini) deve essere approntata un’adeguata recinzione, che impedisca lesioni accidentali da cadute, da investimenti di veicoli, da incontri con altri animali etc. Deve essere fornita loro un’alimentazione adeguata in quantità e qualità, che tenga in considerazione le caratteristiche di accrescimento della razza.

  • L’allevamento deve avere come scopo la selezione di soggetti di buona qualità, rispondenti agli standards di razza, privi di anomalie genetiche, di buon carattere, privilegiando l’aspetto qualitativo a quello quantitativo.

  • L’allevatore deve approfondire lo studio della razza allevata e aggiornare le proprie indispensabili conoscenze di genetica felina.

  • Le gatte femmine non devono essere accoppiate prima dei dieci mesi di età, in ogni modo non prima di aver avuto due periodi di estro; sono ammesse solo due cucciolate per ogni fattrice nell'arco di dodici mesi. E’ fortemente consigliato sterilizzare le femmine che abbiano presentato gravi problemi durante la gravidanza o il parto. E’ fortemente consigliato che le fattrici siano assistite dall’allevatore o da altra persona esperta al momento del parto e che si abbia la possibilità di reperire il Veterinario di fiducia, in caso di necessità. E’ ancora consigliato che sia richiesto il parere del Veterinario e l’eventuale esame necroscopico per i cuccioli nati morti, morti in epoca neonatale o con evidenti deformità, per accertare con la maggior accuratezza possibile, le cause di morte. In caso di presenza di malformazioni o malattie a possibile trasmissione genetica deve essere consultato il Veterinario di fiducia e valutata la necessità di eliminare dal programma di riproduzione quei soggetti che si sospettino portatori di tare genetiche.

  • In caso di accoppiamento tra due soggetti di allevamento diverso si consiglia ai proprietari di stallone e fattrice di documentare l’assenza di malattie con certificato di buona salute del Veterinario curante e esito dei tests per FELV, FIV  di recente esecuzione (non oltre i 10 gg). Gli accordi di monta devono essere concordati in anticipo dai proprietari (si consiglia per iscritto!).

  • I gatti devono essere regolarmente controllati dai proprietari e da un Veterinario di fiducia, per verificare il loro stato di salute, devono essere annualmente vaccinati con vaccino trivalente (per gli allevamenti si suggerisce anche il vaccino per la leucemia felina). Si consiglia che i soggetti da inserire in un programma di allevamento siano sottoposti a screening per FIV-FELV oltre ai tests di screening per malattie genetiche consigliati per la razza.

  •  La vendita dei cuccioli deve essere condotta in maniera da tutelare la salute del gatto e da fornire comunque delle garanzie all’acquirente.

  • Ogni cucciolo non può essere ceduto prima di aver compiuto almeno 75 gg di vita,meglio se all’età di circa tre mesi, deve essere vaccinato almeno con una dose di vaccino trivalente, preferibilmente due, e deve essere libero da parassiti ed in buona salute.

  •  In caso di presenza di qualsiasi anomalia, questa deve essere comunicata con chiarezza al proprietario e, se controindica la riproduzione, deve essere fatta richiesta al L.O.I. che venga inserita nel pedigree la clausola “not for breeding” (non adatto alla riproduzione).

  • Tutti i cuccioli devono essere ceduti con microchip, possibilmente già applicato al gattino, che garantisca l’identificazione, pedigree e libretto di vaccinazione e dichiarazione di passaggio di proprietà.

  • E’ fortemente auspicabile che venga firmato dalle parti un contratto di cessione nel quale vengano indicate le caratteristiche del cucciolo, gli accordi per la sterilizzazione, gli accordi di garanzia, le responsabilità dell’acquirente nei confronti del cucciolo. Dovranno essere fornite tutte le indicazioni utili per l’ambientamento, la salute, l’alimentazione sia al momento della vendita sia successivamente, garantendo all’acquirente un supporto esperto ed all’allevatore la possibilità di avere informazioni sui soggetti ceduti.