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ART 1
Gli Allevatori
Sono
considerati Allevatori AFeF i Soci di Associazioni affiliate
all’AFeF che siano titolari o cointestatari di un affisso riconosciuto
in AFeF.(Art.3 del Regolamento L.O. AFeF)
La
Federazione riconosce questo titolo anche a chi, possessore di una sola
gatta in grado di riprodursi, alleva comunque dei cuccioli, in modo da
garantire a questi ultimi un “nome” che ne identifichi la provenienza.
Tutti i Soci (anche non titolari di affisso) che allevano cuccioli sono
tenuti a condividere gli intenti ed a rispettare le regole AFeF che
indirizzano e tutelano l’allevamento dei felini domestici.
I Soci
Allevatori sono organizzati e rappresentati nella Federazione da:
l’Assemblea degli Allevatori;
la
Commissione Allevatori.
ART
2 Assemblea degli Allevatori
L’Assemblea degli Allevatori è costituita da tutti gli Allevatori Soci
delle Associazioni affiliate all’AFeF, dal Presidente dell’AFeF e dal
Presidente del Congresso dei Delegati.
E’
un organismo consultivo con i seguenti compiti:
1.
proporre e discutere argomenti relativi
all’allevamento dei gatti e indicare alla Commissione Allevatori le
istanze da presentare al Consiglio Direttivo AFeF;
2.
proporre eventuali modifiche al Regolamento
degli Allevatori;
3.
eleggere il Presidente della Commissione
Allevatori
4.
eleggere i quattro membri della Commissione
Allevatori
L’Assemblea degli Allevatori viene convocata dal Presidente della
Commissione Allevatori, con almeno 15 giorni di preavviso, per iscritto,
anche con fax o posta elettronica, in sede ordinaria, una volta
all’anno. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data,
l’ora ed il luogo dove si terrà l’Assemblea; la data deve essere
concordata con la Segreteria dell’AFeF. E’ presieduta dal Presidente
della Commissione Allevatori.
L’Assemblea degli Allevatori può essere convocata in sede
straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi su richiesta indirizzata al
Presidente della Commissione Allevatori da almeno due componenti della
Commissione stessa o dalla maggioranza degli Allevatori o dal Consiglio
Direttivo AFeF. Il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea entro
quaranta giorni dalla data della richiesta, previa consultazione della
Segreteria AFeF e comunque se gli impegni della Federazione lo
consentono.
Tutte
le votazioni effettuate durante l’Assemblea degli Allevatori, siano esse
a voto palese che a scrutinio segreto, si svolgeranno per appello
nominale degli affissi, sia presenti che rappresentati per delega. E’
consentito un voto per ogni affisso che viene espresso dal titolare o in
sua assenza da uno dei cointestatari. E’ ammessa una sola delega per
affisso, rilasciata dal titolare dell’affisso delegante.
Le
decisioni dell’Assemblea vengono approvate con la maggioranza semplice
degli affissi presenti e rappresentati per delega.
ART 3
Commissione Allevatori
Ai
sensi dell’’Art. 16 dello Statuto AFeF la Commissione Allevatori è il
portavoce degli Allevatori presso il CD della Federazione ed ha i
seguenti compiti:
1.
verificare il buon andamento degli
Allevamenti attuando, di concerto con la Commissione L.O.I.,
i controlli previsti (Art.4 comma ottavo del Regolamento L.O.I.);
2.
analizzare problemi, istanze e proposte,
sia di singoli che di gruppi di allevatori;
3.
tenere aggiornati l’archivio anagrafico
degli Allevamenti, sulla base del Registro degli Affissi ed in
collaborazione con la Commissione L.O.
4.
fornire un servizio di consulenza sui
problemi relativi all’allevamento del gatto;
5.
rendere noti gli estratti dei verbali delle
riunioni della Commissione Allevatori e dell’Assemblea degli Allevatori,
tramite i principali organi di informazione dell’AFeF.
La
Commissione Allevatori è convocata dal Presidente della Commissione
stessa, con un preavviso di almeno cinque giorni, con indicazione
dell’ordine del giorno.
La
Commissione Allevatori durante la sua prima riunione elegge al suo
interno il Segretario.
Sarà
automaticamente decaduto dal mandato il membro che mancherà senza
giustificati motivi a tre riunioni consecutive della Commissione
Allevatori.
Il
Segretario della Commissione Allevatori compila e custodisce i
verbali delle riunioni della Commissione e delle Assemblee degli
Allevatori e tiene aggiornato l’archivio anagrafico degli allevamenti.
ART 4
Nomina dei Componenti della Commissione Allevatori
La
Assemblea degli Allevatori nomina, con scrutini separati, il Presidente
della Commissione Allevatori ed i quattro membri della Commissione
stessa, così rappresentati:
Uno
eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Lungo
Uno
eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Semilungo
Uno
eletto tra gli allevatori di gatti a Pelo Corto
Uno
eletto tra tutte le categorie di pelo denominato “off breed”
Si
deve procedere prima alla elezione del Presidente, in modo che i
candidati non eletti possano successivamente candidarsi per l’elezione
dei componenti della Commissione.
Tutti
gli Allevatori AFeF, in regola con l’iscrizione alla propria
Associazione, si possono candidare alla Presidenza o come componenti
della Commissione Allevatori (in questo caso per la categoria di pelo
allevata, risultando automaticamente candidati anche per la categoria
off breed). L’allevatore che alleva più categorie di pelo dovrà
scegliere una sola categoria in cui candidarsi.
Nel
caso in cui ci fosse parità di voto tra gli eletti passerà il candidato
con maggior anzianità d’iscrizione alla Associazioni affiliata all’AFeF.
Nel
caso non ci siano candidati per una categoria di pelo, subentreranno i
candidati delle altre categorie. In caso di dimissioni o di decadimento
dalla carica per altro motivo, subentra il primo dei non eletti per
quella categoria di pelo.
Sulla
scheda per la nomina del Presidente potrà ovviamente essere espressa una
sola preferenza, mentre su quella dei componenti la Commissione potranno
essere espresse quattro preferenze, una per ogni categoria di pelo.
ART 5
Norme per gli Allevatori
Agli
Allevatori AFeF e comunque a qualunque Socio che allevi dei cuccioli
(anche se non titolare di affisso) è richiesto
-
il
rispetto rigoroso delle regole contenute nel Regolamento del Libro
Origini;
-
la
disponibilità a collaborare con la Commissione che li rappresenta
all’interno della Federazione fornendo i dati richiesti utili
all’aggiornamento costante del Registro degli Affissi;
-
la
partecipazione con suggerimenti o richieste al lavoro della
Commissione Allevatori;
-
la
conoscenza e l’adeguamento allo spirito che è alla base del “Codice
Etico per l' Allevamento”, allegato a questo Regolamento.
E'
fatto inoltre divieto ai Soci di cedere cuccioli o gatti adulti ad
istituti di ricerca e sperimentazione ed a negozi.
CODICE
ETICO AFeF per l'allevamento
Il
Codice Etico vuole essere una guida e suggerire ai Soci alcune
indicazioni utili a regolamentare l’allevamento e la cessione dei
cuccioli nel rispetto degli intenti dello Statuto AFeF.
-
E’
compito degli allevatori garantire adeguate condizioni di igiene e
benessere ai propri compagni felini, permettendo loro una vita senza
costrizioni (gabbie o altro) in stretto e affettuoso contatto con i
proprietari, in ambienti puliti, luminosi, ben areati, esenti da
pericoli. In caso di accesso ad ambienti esterni (balconi, terrazze,
giardini) deve essere approntata un’adeguata recinzione, che impedisca
lesioni accidentali da cadute, da investimenti di veicoli, da incontri
con altri animali etc. Deve essere fornita loro un’alimentazione
adeguata in quantità e qualità, che tenga in considerazione le
caratteristiche di accrescimento della razza.
-
L’allevamento deve avere come scopo la selezione di soggetti di buona
qualità, rispondenti agli standards di razza, privi di anomalie
genetiche, di buon carattere, privilegiando l’aspetto qualitativo a
quello quantitativo.
-
L’allevatore deve approfondire lo studio della razza allevata e
aggiornare le proprie indispensabili conoscenze di genetica felina.
-
Le
gatte femmine non devono essere accoppiate prima dei dieci mesi di
età, in ogni modo non prima di aver avuto due periodi di estro; sono
ammesse solo due cucciolate per ogni fattrice nell'arco di dodici mesi. E’
fortemente consigliato sterilizzare le femmine che abbiano presentato
gravi problemi durante la gravidanza o il parto. E’ fortemente
consigliato che le fattrici siano assistite dall’allevatore o da altra
persona esperta al momento del parto e che si abbia la possibilità di
reperire il Veterinario di fiducia, in caso di necessità. E’ ancora
consigliato che sia richiesto il parere del Veterinario e l’eventuale
esame necroscopico per i cuccioli nati morti, morti in epoca neonatale
o con evidenti deformità, per accertare con la maggior accuratezza
possibile, le cause di morte. In caso di presenza di malformazioni o
malattie a possibile trasmissione genetica deve essere consultato
il Veterinario di fiducia e valutata la necessità di eliminare dal
programma di riproduzione quei soggetti che si sospettino
portatori di tare genetiche.
-
In
caso di accoppiamento tra due soggetti di allevamento diverso si
consiglia ai proprietari di stallone e fattrice di documentare
l’assenza di malattie con certificato di buona salute del Veterinario
curante e esito dei tests per FELV, FIV di recente esecuzione
(non oltre i 10 gg). Gli accordi di monta devono essere concordati in
anticipo dai proprietari (si consiglia per iscritto!).
-
I
gatti devono essere regolarmente controllati dai proprietari e da un
Veterinario di fiducia, per verificare il loro stato di salute, devono
essere annualmente vaccinati con vaccino trivalente (per gli
allevamenti si suggerisce anche il vaccino per la leucemia felina). Si
consiglia che i soggetti da inserire in un programma di allevamento
siano sottoposti a screening per FIV-FELV oltre ai tests di screening
per malattie genetiche consigliati per la razza.
-
La
vendita dei cuccioli deve essere condotta in maniera da tutelare la
salute del gatto e da fornire comunque delle garanzie all’acquirente.
-
Ogni
cucciolo non può essere ceduto prima di aver compiuto almeno 75 gg di
vita,meglio se all’età di circa tre mesi, deve essere vaccinato almeno
con una dose di vaccino trivalente, preferibilmente due, e deve essere
libero da parassiti ed in buona salute.
-
In
caso di presenza di qualsiasi anomalia, questa deve essere comunicata
con chiarezza al proprietario e, se controindica la riproduzione, deve
essere fatta richiesta al L.O.I. che venga inserita nel pedigree la
clausola “not for breeding” (non adatto alla riproduzione).
-
Tutti
i cuccioli devono essere ceduti con microchip, possibilmente già
applicato al gattino, che garantisca l’identificazione, pedigree e
libretto di vaccinazione e dichiarazione di passaggio di proprietà.
-
E’
fortemente auspicabile che venga firmato dalle parti un contratto
di cessione nel quale vengano indicate le caratteristiche del
cucciolo, gli accordi per la sterilizzazione, gli accordi di garanzia,
le responsabilità dell’acquirente nei confronti del cucciolo. Dovranno
essere fornite tutte le indicazioni utili per l’ambientamento, la
salute, l’alimentazione sia al momento della vendita sia
successivamente, garantendo all’acquirente un supporto esperto ed
all’allevatore la possibilità di avere informazioni sui soggetti
ceduti.
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