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STATUTO AFeF
(modificato ed approvato dal Congresso dei Delegati AFeF il 21 ottobre 2007)
TITOLO I
– NOME – SEDE – DURATA - SCOPI
Art.
1
– La Associazione denominata “Associazioni Feline Federate” , di seguito
indicata come “AFeF”, raggruppa Associazioni Feline, è regolamentata dal
presente Statuto, è apolitica, non ha scopo di lucro e la sua durata è
illimitata. L’AFeF ha sede a Milano, in via San Mamete 34.Tale sede può
essere variata su deliberazione del Consiglio Direttivo (CD).
Art.
2
- L’AFeF si interessa dei felini domestici, ne incoraggia l’allevamento e lo
studio con l’intento di migliorarne le diverse razze e varietà e di
diffonderne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e
d’affezione. L’AFeF promuove iniziative tese al benessere dei felini domestici
ed alla loro diffusione, costituisce commissioni e comitati scientifici,
tecnici e culturali. In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali
cura la
tenuta dei Libri Genealogici, in armonia con le norme nazionali e dell’Unione
Europea;
regola e
controlla l’allevamento dei gatti di razza, provvedendo anche alla tenuta di
un elenco degli allevatori;
cura ed
incentiva la preparazione e l’aggiornamento dei giudici e di eventuali altri
specialisti, provvedendo anche alla tenuta di un loro elenco;
promuove,
riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la
conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell’allevamento
felino e ne stabilisce i regolamenti.
TITOLO
II – I SOCI
Art. 3
– Sono ammesse a far parte dell’AFeF, previa accettazione della domanda di
affiliazione da parte del CD e sua ratifica da parte del Congresso dei
Delegati, le Associazioni che sono interessate alla realizzazione delle
finalità istituzionali dell’AFeF e che ne condividono lo spirito e gli ideali.
Le Associazioni ammesse sono tenute ad accettare e a rispettare lo Statuto ed
i Regolamenti dell’AFeF.
Art. 4
– Le Associazioni affiliate all’AFeF sono indipendenti dal punto di vista
fiscale, giuridico ed amministrativo, si autogovernano e si disciplinano con
uno Statuto proprio, uniformato al presente Statuto che deve essere ratificato
dal CD dell’AFeF; esse devono inoltre attenersi ai Regolamenti dell’AFeF. Le
Associazioni affiliate demandano alla Federazione la funzione della tenuta del
libro origini e della commissione giudici.
Art. 5
– Le Associazioni affiliate all’AFeF hanno le seguenti categorie di Soci:
È facoltà
del Socio scegliere l’Associazione cui iscriversi, senza alcun vincolo
territoriale. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più di una
Associazione affiliata all’AFeF. I Soci minorenni non hanno diritto di voto.
Art. 6
– L’affiliazione delle Associazioni all’AFeF cessa per :
-
rinuncia, inviata per
iscritto dal Presidente dell’Associazione al Segretario del CD dell’AFeF;
-
espulsione per mancata
osservanza dei Regolamenti e dello Statuto dell’AFeF.
TITOLO
III – ORGANI SOCIALI
Art. 7
– Sono Organi dell’AFeF:
-
il Congresso dei
Delegati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
la Commissione Libro
Origini;
-
la Commissione Allevatori
-
la Commissione Giudici;
-
la Commissione
Disciplinare.
Art. 8
– Il Congresso dei Delegati è composto da tutti i Delegati, nominati
come da Regolamento, in rappresentanza delle Associazioni affiliate all’AFeF.
Essi restano in carica per un triennio, compatibilmente con l’adeguamento
annuale al numero dei Soci, e sono rieleggibili. Ogni Associazione nomina un
numero di Delegati proporzionale al numero dei Soci aventi diritto di voto. In
via ordinaria il Congresso si riunisce una volta all’anno ed in via
straordinaria quando lo richieda almeno ¼ dei Delegati, oppure su richiesta
del Presidente del CD dell’AFeF o del Presidente del Congresso stesso, ad
eccezione della seduta per lo scioglimento dell’AFeF, la cui richiesta deve
essere presentata da almeno ¾ dei Delegati. Alla sua prima riunione il
Congresso elegge il proprio Presidente ed il Segretario.
Art. 9
– Il Congresso dei Delegati ha i seguenti compiti:
-
eleggere il Presidente del
Congresso dei Delegati;
-
eleggere il Segretario del
Congresso dei Delegati;
-
eleggere il Presidente del
CD;
-
eleggere i Consiglieri del
CD;
-
eleggere i componenti
della Commissione Disciplinare;
-
emanare norme e
regolamenti, esaminare ed approvare le istanze e proposte provenienti dalle
Associazioni affiliate e dalle Commissioni;
-
ratificare la relazione
annuale del Presidente del CD sull’andamento dell’AFeF;
-
esaminare ed approvare il
rendiconto economico annuale ed il bilancio di previsione per l’anno
successivo
-
modificare lo Statuto e
approvare i Regolamenti e le loro modifiche;
-
deliberare lo scioglimento
dell’AFeF e la devoluzione a favore di altra associazione dell’eventuale
residuo attivo del patrimonio sociale.
Art. 10
– Il Consiglio Direttivo (CD) è composto dal Presidente del CD, da sei
Consiglieri; resta in carica un triennio ed è rieleggibile. Nel CD non è
ammessa la rappresentanza per delega. Il CD elegge tra i propri membri un Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che coadiuvano il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni, ciascuno per le proprie competenze. Il CD
nomina il Presidente ed i componenti della Commissione Libro Origini. Il CD
viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due
Consiglieri; l’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del
giorno, deve essere inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla
data della riunione, per iscritto. Per urgenti e gravi motivi il CD può essere
straordinariamente convocato con soli 5 giorni di anticipo, sempre per
iscritto.
Art. 11
– Il CD opera per il benessere dell’AFeF nei limiti consentiti dallo Statuto e
dai Regolamenti. A tale scopo:
-
compie ogni atto
necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
-
esplica l’ordinaria e la
straordinaria amministrazione dell’AFeF;
-
valuta ed approva
l’operato e le proposte delle Commissioni;
-
redige su proposta del
Tesoriere il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo
-
approva il calendario
delle esposizioni
-
redige, anche su proposta
delle Commissioni, i Regolamenti e le loro modifiche
-
attua le decisioni del
Congresso dei Delegati
Art. 12
–Il CD deve inviare copia integrale dei verbali delle proprie sedute al
Presidente del Congresso dei Delegati ed ai Presidenti delle Associazioni
affiliate.
Art. 13
– Il Presidente del CD è il rappresentante legale dell’AFeF, presiede
le riunioni del CD e firma congiuntamente al Segretario gli atti deliberati.
In caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento delega le sue funzioni
al Vice
Presidente. Il Presidente è eletto dal Congresso dei Delegati, dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14
– La Commissione Disciplinare è composta da tre membri eletti dal
Congresso dei Delegati, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti di tale Commissione possono anche non essere Soci delle
Associazioni affiliate all’AFeF. La Commissione elegge al suo interno un
Presidente. I membri che formano la Commissione non possono ricoprire altre
cariche sia nell’AFeF sia nelle Associazioni affiliate; almeno uno dei membri
deve essere laureato in Giurisprudenza; non devono avere legami di parentela
con i membri del CD dell’AFeF e delle Associazioni affiliate e con i Delegati
del Congresso. La Commissione ha competenza disciplinare nei conflitti tra gli
organi dell’AFeF e delle Associazioni affiliate e tra le Associazioni stesse.
Art. 15 –
La Commissione Libro Origini
ha il compito di tenere aggiornati e custodire i Libri Genealogici ed il
Registro degli Affissi. La Commissione è composta dal Presidente e da 2 membri
tutti nominati dal CD; dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Il
Presidente ha la responsabilità della registrazione delle denunce di monta e
di nascita, delle iscrizioni nei Libri Genealogici, dei passaggi di proprietà
e del rilascio dei relativi certificati, come da vigente normativa.
Art. 16
- La Commissione Allevatori è composta dal Presidente e da quattro
membri, tutti nominati dalla Assemblea degli Allevatori AFeF; dura in carica
tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di verificare il buon andamento
degli allevamenti e di elaborare proposte, anche su istanza degli Allevatori,
da sottoporre al CD.
Art. 17
- La Commissione Giudici è composta da tutti i Giudici Internazionali
che sono Soci di Associazioni affiliate all’AFeF e che abbiano sostenuto
almeno un esame in AFeF. La Commissione Giudici nomina all’interno un
Presidente. La Commissione deve curare la tenuta dell’elenco Giudici,
promuovere corsi di aggiornamento, esaminare gli aspiranti giudici e seguirne
il percorso formativo fino all’ottenimento della qualifica.
TITOLO
IV – VARIE
Art. 18
– Le risorse finanziarie dell’AFeF sono costituite da:
-
tutti i beni mobili ed
immobili di proprietà dell’AFeF;
-
ogni residuo attivo di
esercizio;
-
ogni lascito o donazione;
-
il contributo associativo
delle Associazioni affiliate;
-
ogni somma derivante dalle
pratiche del Libro Origini;
-
qualsiasi provento
derivante dall’organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;
-
tutte le altre eventuali
entrate a favore dell’AFeF.
-
eventuali avanzi di
gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali
statutariamente previste.
Art.19
– Ogni modifica al presente Statuto può essere apportata dal Congresso dei
Delegati con deliberazione approvata con la maggioranza dei
⅔
degli aventi diritto al voto. Le modifiche possono anche essere deliberate
mediante referendum tra i Delegati; l’invio e lo scrutinio delle schede di
referendum è fatta dal CD, affiancato dal Presidente e dal Segretario del
Congresso dei Delegati.
Art. 20
– La carica di Presidente del CD è incompatibile con quella di Presidente e di
Segretario di qualsiasi Associazione affiliata.
Art. 21
– Ciò che non è qui previsto o specificato si intende regolamentato dal Codice
Civile.
Art. 22
– L’AFeF è una associazione affiliata alla World Cat Federation (WCF) e come
tale riconosce che tutte le decisioni del WCF sono vincolanti per lei e per
le sue associazioni affiliate.
Art. 23
– Lo scioglimento della associazione è deliberato dal Congresso dei Delegati
in seduta straordinaria e validamente costituito con la presenza di almeno ¾
dei Delegati esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione di deleghe.
Contestualmente all’atto di scioglimento deve essere deliberata la
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra
associazione che operi per il benessere dei felini domestici.
inizio pagina
(modificato ed approvato dal
Congresso dei Delegati AFeF il 21 ottobre 2007)
Il
seguente Regolamento viene stilato ad integrazione ed esplicazione attuativa
dello Statuto dell’AFeF.
Art 1 –
Le Associazioni affiliate
Possono
essere affiliate alla AFeF tutte le Associazioni feline che perseguano scopi
non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti dell’AFeF e che abbiano
almeno 30
Soci.
I Soci
delle Associazioni aderenti all’AFeF sono tenuti all’osservanza dello Statuto,
dei Regolamenti e delle delibere dell’AFeF.
Per ogni
singolo Socio di ogni Associazione affiliata è dovuta all’AFeF una quota, il
cui ammontare è stabilito dal CD dell’AFeF di anno in anno.
L’elenco
dei nuovi Soci, le modifiche del registro dei Soci, i rinnovi annuali ed il
versamento delle relative quote associative da parte delle Associazioni
affiliate devono essere fatti pervenire mensilmente al Segreterio ed al
Tesoriere dell’AFeF, entro il giorno dieci del mese successivo.
Art 2 –
Il Congresso dei Delegati
Le
Associazioni fondatrici, hanno diritto di nominare sette Delegati ciascuna,
tra i propri Soci; viene aggiunto un Delegato oltre il 30° Socio ed un
ulteriore Delegato oltre il 50°; quindi si procede ad aggiungere un Delegato
ogni ulteriori 25 Soci.
Le
Associazioni affiliate successivamente nominano un numero di Delegati in base
alla tabella sotto riportata:
|
N°
Soci |
N°
Delegati |
|
30 |
4 |
|
50 |
5 |
|
ogni ulteriori 25 |
1 |
La data
ultima per il conteggio del numero dei Soci, quindi del numero di Delegati
nominabili, per ogni Associazione, è il 30 aprile, data alla quale si procede
all’adeguamento annuale del n° dei Delegati, i cui nominativi devono essere
comunicati alla Segreteria dell’AFeF.
Il
Congresso dei Delegati viene convocato in seduta ordinaria una volta all’anno
dal Presidente del Congresso per lettera raccomandata, o anche mediante posta
elettronica o fax, inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti
all’ordine del giorno.
Il
Congresso dei Delegati può essere convocato in seduta straordinaria per gravi
o urgenti motivi, con le medesime modalità della convocazione ordinaria e
secondo quanto stabilito dall’art 8 dello Statuto. Per lo scioglimento
dell’AFeF il Congresso dei Delegati è convocato in seduta straordinaria con le
modalità ed i requisiti previsti dagli Art. 8 e 23 dello Statuto.
Il
Congresso dei Delegati è valido in prima convocazione sia in seduta ordinaria
che straordinaria qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Delegati;
in prima convocazione non sono ammesse deleghe. In seconda convocazione è
valido sia in sede ordinaria che straordinaria qualora sia presente, o
rappresentato per delega, almeno
⅓
dei Delegati; ciascun Delegato può rappresentare per delega un solo Socio.
Il
Congresso delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza
assoluta dei presenti e rappresentati per delega, salvo nei casi di modifica
e/o integrazione dello Statuto, in cui occorre la maggioranza dei
⅔.dei
Delegati in carica e in caso di scioglimento dell’AFeF in cui occorre la
maggioranza dei
¾
dei
Delegati in carica.
In ogni
Congresso dei Delegati, ove almeno ¼ dei presenti lo richieda, le votazioni si
effettuano a scrutinio segreto.
Le
votazioni per le elezioni di tutte le cariche dell’AFeF si effettuano sempre a
scrutinio segreto e vengono ratificate dal Congresso al termine dello spoglio
delle schede elettorali.
Qualsiasi
carica che si renda vacante prima della successiva sessione elettorale, è
ricoperta dal primo dell’elenco dei non eletti per ogni singola carica.
Le
candidature alle cariche sociali vengono raccolte prima della sessione
elettorale; gli assenti possono candidarsi con richiesta scritta al Presidente
del Congresso.
Art 3 –
Il Consiglio Direttivo,
convocato per iscritto a norma di Statuto (art.10), anche mediante fax o posta
elettronica, è valido ove sia presente la maggioranza dei Consiglieri e
delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione deve
essere inviata anche al Presidente del Congresso dei Delegati che presenzia
come uditore.
Può
essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri una consultazione a porte
chiuse, solo per gravi motivi; la relativa delibera deve essere resa nota
immediatamente ai presenti al termine della seduta a porte chiuse.
Nella
prima riunione, da effettuarsi non oltre venti giorni dall’elezione da parte
del Congresso dei Delegati, il CD elegge al suo interno il Vice Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere, il Presidente ed i componenti della Commissione
Libro Origini.
Il
Segretario redige i verbali delle riunioni del CD, che devono essere approvati
dal CD stesso e firmati dal Presidente e dal Segretario, nella stessa seduta
od in quella immediatamente seguente e quindi inviati agli organi competenti
come da Statuto; custodisce i libri sociali dell’AFeF, controfirma gli atti
del Presidente.
Il
Tesoriere sovraintende, di concerto con il Presidente e coadiuvato dal
Segretario, all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione dei fondi
dell’AFeF; redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre al CD ed al
Congresso dei Delegati e predispone il bilancio preventivo secondo gli
indirizzi formulati dagli organi sopraccitati.
Art. 4 –
La Commissione Libro Origini,
nominata come da Statuto (art. 15), cura integrazioni e modifiche del
“Regolamento del Libro Origini” da sottoporre per la sua approvazione al CD ed
al Congresso dei Delegati. In funzione ed in rispetto di tale Regolamento
svolge i compiti statutari ad essa assegnati. Inoltre controlla, tramite
propri incaricati, le cucciolate ogni volta che lo ritenga necessario.
Art. 5 –
La Commissione Allevatori
propone
integrazione e modifiche del “Regolamento Allevatori” da sottoporre per la sua
approvazione al CD ed al Congresso dei Delegati.
Art. 6
– Il
Regolamento Libro Origini, il Regolamento Esposizioni, il Regolamento
Allevatori e ogni altro regolamento si rendesse necessario, nonchè loro
integrazioni e modifiche, sono predisposti dalle Commissioni o dal CD, che,
dopo averli approvati, li sottopone alla approvazione del Congresso dei
Delegati.
Art. 7
– I Presidenti delle Commissioni relazionano almeno una volta all’anno al CD
sull’andamento delle attività; in caso di problematiche particolari possono
chiederne l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del CD e
parteciparvi per illustrarle.
Art. 8
– Qualsiasi carica sociale dell’AFeF è incompatibile con cariche sociali in
altre Associazioni non affiliate AFeF.
Art. 9–
Disposizioni finali.
Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal Congresso dei
Delegati con la maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega.
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METODO di CLASSIFICAZIONE delle RAZZE e dei COLORI dei
GATTI,
mediante composizione di uno specifico
codice. (Modificato il 02.10.04) |
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CLASSE 1: Razza
del Gatto
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Sigla
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(Nome della Razza)
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|
Sigla
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(Nome della Razza)
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ABY
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Abyssinian
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JBL
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Japanese Bobtail Longhair
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ACS |
American Curl Shorthair |
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KBS |
Karelian Bobtail Shorthair |
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ACL |
American Curl Longhair |
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KBL |
Karelian Bobtail Longhair |
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AMS |
American Shorthair |
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KOR |
Korat |
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AMW |
American Whirehair |
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MCO |
Maine Coon |
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BAL |
Balinese |
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MAN |
Manx |
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BEN |
Bengal |
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NFO |
Norwegian Forest Cat |
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RUS |
Russian |
|
OCI |
Ocicat |
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BOM |
Bombay |
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ORI |
Oriental |
|
BRS |
Brasilian Shorthair |
|
PER |
Persian |
|
BRI |
British Shorthair |
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RAG |
Ragdoll |
|
BRL |
British Longhair |
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SBI |
Birman |
|
BUR |
Burmese |
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SCF |
Scottish Fold |
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BRM |
Burmilla |
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SCS |
Scottish Straight |
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CNN |
Canaani |
|
SRS |
Selkirk Rex Shorthair |
|
CHA |
Chartreux |
|
SRL |
Selkirk Rex Longhair |
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CRX |
Cornish Rex |
|
SIA |
Siamese |
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CMR |
Cymric |
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SIB |
Siberian |
|
CYL |
Ceylan (Gatto di Ceylon) |
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SIN |
Singapura |
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DRX |
Devon Rex |
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SNO |
Snowshoe |
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EGM |
Egyptian Mau |
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SOM |
Somali |
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EUR |
European |
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SPH |
Sphynx |
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EXO |
Exotic |
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THA |
Thai |
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GRX |
German Rex |
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TUA |
Turkish Angora |
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GIA |
Giavanese |
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TUV |
Turkish Van |
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HGF |
Highland Fold |
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TNK |
Tonkinese |
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JBS |
Japanese Bobtail Shorthair |
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YOR |
York Chocolate |
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CLASSE 2: Colore del mantello |
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CLASSE 3: Ulteriore specifica del colore
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Sigla |
(Nome del Colore)
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Sigla |
(non sempre presente, talora definita da più sigle)
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B |
Black - Seal
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I |
Silver/Smoke |
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b- |
Chocolate |
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CH |
Chinchilla |
|
bl |
Cinnamon – Sorrel |
|
SH |
Shaded |
|
Bd |
Blue |
|
GOL |
Golden |
|
b-d |
Lilac |
|
S |
Bicolour |
|
bld |
Fawn |
|
SS |
Harlequin |
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