Statuto e Regolamenti

Statuto
Regolamento
Regolamento LO
Codici razze e colori 
Regolamento degli Allevatori
Regolamento Esposizioni

STATUTO AFeF

(modificato ed approvato dal Congresso dei Delegati AFeF il 21 ottobre 2007)

TITOLO I – NOME – SEDE – DURATA - SCOPI

 Art. 1 – La Associazione denominata “Associazioni Feline Federate” , di seguito indicata come “AFeF”, raggruppa Associazioni Feline, è regolamentata dal presente Statuto, è apolitica, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. L’AFeF ha sede a Milano, in via San Mamete 34.Tale sede può essere variata su deliberazione del Consiglio Direttivo (CD).

 Art. 2 - L’AFeF si interessa dei felini domestici, ne incoraggia l’allevamento e lo studio con l’intento di migliorarne le diverse razze e varietà e di diffonderne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e d’affezione. L’AFeF promuove iniziative tese al benessere dei felini domestici ed alla loro diffusione, costituisce commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali. In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali

cura la tenuta dei Libri Genealogici, in armonia con le norme nazionali e dell’Unione Europea;

regola e controlla l’allevamento dei gatti di razza, provvedendo anche alla tenuta di un elenco degli allevatori;

cura ed incentiva la preparazione e l’aggiornamento dei giudici e di eventuali altri specialisti, provvedendo anche alla tenuta di un loro elenco;

promuove, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell’allevamento felino e ne stabilisce i regolamenti.

 TITOLO II – I SOCI

Art. 3 – Sono ammesse a far parte dell’AFeF, previa accettazione della domanda di affiliazione da parte del CD e sua ratifica da parte del Congresso dei Delegati, le Associazioni che sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’AFeF e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Le Associazioni ammesse sono tenute ad accettare e a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’AFeF.

Art. 4 – Le Associazioni affiliate all’AFeF sono indipendenti dal punto di vista fiscale, giuridico ed amministrativo, si autogovernano e si disciplinano con uno Statuto proprio, uniformato al presente Statuto che deve essere ratificato dal CD dell’AFeF; esse devono inoltre attenersi ai Regolamenti dell’AFeF. Le Associazioni affiliate demandano alla Federazione la funzione della tenuta del libro origini e della commissione giudici.

Art. 5 – Le Associazioni affiliate all’AFeF hanno le seguenti categorie di Soci:

  • Ordinari;
  • Onorari.

È facoltà del Socio scegliere l’Associazione cui iscriversi, senza alcun vincolo territoriale. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più di una Associazione affiliata all’AFeF. I Soci minorenni non hanno diritto di voto.

Art. 6 – L’affiliazione delle Associazioni all’AFeF cessa per :

  • rinuncia, inviata per iscritto dal Presidente dell’Associazione al Segretario del CD dell’AFeF;
  • espulsione per mancata osservanza dei Regolamenti e dello Statuto dell’AFeF.

 TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Sono Organi dell’AFeF:

  1. il  Congresso dei Delegati;
  2. il  Consiglio Direttivo;
  3. la Commissione Libro Origini;
  4. la Commissione Allevatori
  5. la Commissione Giudici;
  6. la Commissione Disciplinare.

Art. 8 – Il Congresso dei Delegati è composto da tutti i Delegati, nominati come da Regolamento, in rappresentanza delle Associazioni affiliate all’AFeF. Essi restano in carica per un triennio, compatibilmente con l’adeguamento annuale al numero dei Soci, e sono rieleggibili. Ogni Associazione nomina un numero di Delegati proporzionale al numero dei Soci aventi diritto di voto. In via ordinaria il Congresso si riunisce una volta all’anno ed in via straordinaria quando lo richieda almeno ¼ dei Delegati, oppure su richiesta del Presidente del CD dell’AFeF o del Presidente del Congresso stesso, ad eccezione della seduta per lo scioglimento dell’AFeF, la cui richiesta deve essere presentata da almeno ¾ dei Delegati. Alla sua prima riunione il Congresso elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

Art. 9 – Il Congresso dei Delegati ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente del Congresso dei Delegati;
  • eleggere il Segretario del Congresso dei Delegati;
  • eleggere il Presidente del CD;
  • eleggere i Consiglieri del CD;
  • eleggere i componenti della Commissione Disciplinare;
  • emanare norme e regolamenti, esaminare ed approvare le istanze e proposte provenienti dalle Associazioni affiliate e dalle Commissioni;
  • ratificare la relazione annuale del Presidente del CD sull’andamento dell’AFeF;
  • esaminare ed approvare il rendiconto economico annuale ed il bilancio di previsione per l’anno successivo
  • modificare lo Statuto e approvare i Regolamenti e le loro modifiche;
  • deliberare lo scioglimento dell’AFeF e la devoluzione a favore di altra associazione dell’eventuale residuo attivo  del patrimonio sociale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo (CD) è composto dal Presidente del CD, da sei Consiglieri; resta in carica un triennio ed è rieleggibile. Nel CD non è ammessa la rappresentanza per delega. Il CD elegge tra i propri membri un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ciascuno per le proprie competenze. Il CD nomina il Presidente ed i componenti della Commissione Libro Origini. Il CD viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri; l’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, per iscritto. Per urgenti e gravi motivi il CD può essere straordinariamente convocato con soli 5 giorni di anticipo, sempre per iscritto.

Art. 11 – Il CD opera per il benessere dell’AFeF nei limiti consentiti dallo Statuto e dai Regolamenti. A tale scopo:

  • compie ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • esplica l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’AFeF;
  • valuta ed approva l’operato e le proposte delle Commissioni;
  • redige su proposta del Tesoriere il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo
  • approva il calendario delle esposizioni
  • redige, anche su proposta delle Commissioni, i Regolamenti e le loro modifiche
  • attua le decisioni del Congresso dei Delegati

Art. 12 –Il CD deve inviare copia integrale dei verbali delle proprie sedute al Presidente del Congresso dei Delegati ed ai Presidenti delle Associazioni affiliate.

Art. 13 – Il Presidente del CD è il rappresentante legale dell’AFeF, presiede le riunioni del CD e firma congiuntamente al Segretario gli atti deliberati. In caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento delega le sue funzioni al Vice Presidente. Il Presidente è eletto dal Congresso dei Delegati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 – La Commissione Disciplinare è composta da tre membri eletti dal Congresso dei Delegati, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti di tale Commissione possono anche non essere Soci delle Associazioni affiliate all’AFeF. La Commissione elegge al suo interno un Presidente. I membri che formano la Commissione non possono ricoprire altre cariche sia nell’AFeF sia nelle Associazioni affiliate; almeno uno dei membri deve essere laureato in Giurisprudenza; non devono avere legami di parentela con i membri del CD dell’AFeF e delle Associazioni affiliate e con i Delegati del Congresso. La Commissione ha competenza disciplinare nei conflitti tra gli organi dell’AFeF e delle Associazioni affiliate e tra le Associazioni stesse.

Art. 15 – La Commissione Libro Origini ha il compito di tenere aggiornati e custodire i Libri Genealogici ed il Registro degli Affissi. La Commissione è composta dal Presidente e da 2 membri tutti nominati dal CD; dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità della registrazione delle denunce di monta e di nascita, delle iscrizioni nei Libri Genealogici, dei passaggi di proprietà e del rilascio dei relativi certificati, come da vigente normativa.

Art. 16 - La Commissione Allevatori è composta dal Presidente e da quattro membri, tutti nominati dalla Assemblea degli Allevatori AFeF; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di verificare il buon andamento degli allevamenti  e di elaborare proposte, anche su istanza degli Allevatori, da sottoporre al CD.

Art. 17 - La Commissione Giudici è composta da tutti i Giudici Internazionali che sono Soci di Associazioni affiliate all’AFeF e che abbiano sostenuto almeno un esame in AFeF. La Commissione Giudici nomina all’interno un Presidente. La Commissione deve curare la tenuta dell’elenco Giudici, promuovere corsi di aggiornamento, esaminare gli aspiranti giudici e seguirne il percorso formativo fino all’ottenimento della qualifica.

 TITOLO IV – VARIE

Art. 18 – Le risorse finanziarie dell’AFeF sono costituite da:

  • tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’AFeF;
  • ogni residuo attivo di esercizio;
  • ogni lascito o donazione;
  • il contributo associativo delle Associazioni affiliate;
  • ogni somma derivante dalle pratiche del Libro Origini;
  • qualsiasi provento derivante dall’organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;
  • tutte le altre eventuali entrate a favore dell’AFeF.
  • eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.19 – Ogni modifica al presente Statuto può essere apportata dal Congresso dei Delegati con deliberazione approvata con la maggioranza dei degli aventi diritto al voto. Le modifiche possono anche essere deliberate mediante referendum tra i Delegati; l’invio e lo scrutinio delle schede di referendum è fatta dal CD, affiancato dal Presidente e dal Segretario del Congresso dei Delegati.

Art. 20 – La carica di Presidente del CD è incompatibile con quella di Presidente e di Segretario di qualsiasi Associazione affiliata.

Art. 21 – Ciò che non è qui previsto o specificato si intende regolamentato dal Codice Civile.

Art. 22 – L’AFeF è una associazione affiliata alla  World Cat Federation (WCF) e come tale riconosce che tutte  le decisioni del WCF sono vincolanti per lei e per le sue associazioni affiliate.

Art. 23 – Lo scioglimento della associazione è deliberato dal Congresso dei Delegati in seduta straordinaria e validamente costituito con la presenza di almeno ¾ dei Delegati esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione di deleghe. Contestualmente all’atto di scioglimento deve essere deliberata la destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra associazione che operi per il benessere dei felini domestici.

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REGOLAMENTO AFeF

(modificato ed approvato dal Congresso dei Delegati AFeF il 21 ottobre 2007)

Il seguente Regolamento viene stilato ad integrazione ed esplicazione attuativa dello Statuto dell’AFeF.

Art 1 – Le Associazioni affiliate

Possono essere affiliate alla AFeF tutte le Associazioni feline che perseguano scopi non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti dell’AFeF e che abbiano almeno 30 Soci.

I Soci delle Associazioni aderenti all’AFeF sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere dell’AFeF.

Per ogni singolo Socio di ogni Associazione affiliata è dovuta all’AFeF una quota, il cui ammontare è stabilito dal CD dell’AFeF di anno in anno.

L’elenco dei nuovi Soci, le modifiche del registro dei Soci, i rinnovi annuali ed il versamento delle relative quote associative da parte delle Associazioni affiliate devono essere fatti pervenire mensilmente al Segreterio ed al Tesoriere dell’AFeF, entro il giorno dieci del mese successivo.

Art 2 – Il Congresso dei Delegati

Le Associazioni  fondatrici, hanno diritto di nominare sette Delegati ciascuna, tra i propri Soci; viene aggiunto un Delegato oltre il 30°  Socio ed un ulteriore Delegato oltre il 50°; quindi si procede ad aggiungere un Delegato ogni ulteriori 25 Soci.

Le Associazioni affiliate successivamente nominano un numero di Delegati in base alla tabella sotto riportata:

N° Soci N° Delegati
30 4
50 5
ogni ulteriori 25 1

La data ultima per il conteggio del numero dei Soci, quindi del numero di Delegati nominabili, per ogni Associazione, è il 30 aprile, data alla quale si procede all’adeguamento annuale del n° dei Delegati, i cui nominativi devono essere comunicati alla Segreteria dell’AFeF.

Il Congresso dei Delegati viene convocato in seduta ordinaria una volta all’anno dal Presidente del Congresso per lettera raccomandata, o anche mediante posta elettronica o fax, inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Congresso dei Delegati può essere convocato in seduta straordinaria per gravi o urgenti motivi, con le medesime modalità della convocazione ordinaria e secondo quanto stabilito dall’art 8 dello Statuto. Per lo scioglimento dell’AFeF il Congresso dei Delegati è convocato in seduta straordinaria con le modalità ed i requisiti previsti dagli Art. 8 e 23 dello Statuto.

Il Congresso dei Delegati è valido in prima convocazione sia in seduta ordinaria che straordinaria qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Delegati; in prima convocazione non sono ammesse deleghe. In seconda convocazione è valido sia in sede ordinaria che straordinaria qualora sia presente, o rappresentato per delega, almeno dei Delegati; ciascun Delegato può rappresentare per delega un solo Socio.

Il Congresso delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega, salvo nei casi di modifica e/o integrazione dello Statuto, in cui occorre la maggioranza dei .dei Delegati in carica e in caso di scioglimento dell’AFeF in cui occorre la maggioranza dei ¾ dei Delegati in carica.

In ogni Congresso dei Delegati, ove almeno ¼ dei presenti lo richieda, le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.

Le votazioni per le elezioni di tutte le cariche dell’AFeF si effettuano sempre a scrutinio segreto e vengono ratificate dal Congresso al termine dello spoglio delle schede elettorali.

Qualsiasi carica che si renda vacante prima della successiva sessione elettorale, è ricoperta dal primo dell’elenco dei non eletti per ogni singola carica.

Le candidature alle cariche sociali vengono raccolte prima della sessione elettorale; gli assenti possono candidarsi con richiesta scritta al Presidente del Congresso.

Art 3 – Il Consiglio Direttivo, convocato per iscritto a norma di Statuto (art.10), anche mediante fax o posta elettronica, è valido ove sia presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione deve essere inviata anche al Presidente del Congresso dei Delegati che presenzia come uditore.

Può essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri una consultazione a porte chiuse, solo per gravi motivi; la relativa delibera deve essere resa nota immediatamente ai presenti al termine della seduta a porte chiuse.

Nella prima riunione, da effettuarsi non oltre venti giorni dall’elezione da parte del Congresso dei Delegati, il CD elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, il Presidente ed i componenti della Commissione Libro Origini.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del CD, che devono essere approvati dal CD stesso e firmati dal Presidente e dal Segretario, nella stessa seduta od in quella immediatamente seguente e quindi inviati agli organi competenti come da Statuto; custodisce i libri sociali dell’AFeF, controfirma gli atti del Presidente.

Il Tesoriere sovraintende, di concerto con il Presidente e coadiuvato dal Segretario, all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione dei fondi dell’AFeF; redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre al CD ed al Congresso dei Delegati e predispone il bilancio preventivo secondo gli indirizzi formulati dagli organi sopraccitati.

Art. 4 – La Commissione Libro Origini, nominata come da Statuto (art. 15), cura integrazioni e modifiche del “Regolamento del Libro Origini” da sottoporre per la sua approvazione al CD ed al Congresso dei Delegati. In funzione ed in rispetto di tale Regolamento svolge i compiti statutari ad essa assegnati. Inoltre controlla, tramite propri incaricati, le cucciolate ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 5 – La Commissione Allevatori propone integrazione e modifiche del “Regolamento Allevatori” da sottoporre per la sua approvazione al CD ed al Congresso dei Delegati.

Art. 6 – Il Regolamento Libro Origini, il Regolamento Esposizioni, il Regolamento Allevatori e ogni altro regolamento si rendesse necessario, nonchè loro integrazioni e modifiche, sono predisposti dalle Commissioni o dal CD, che, dopo averli approvati, li sottopone alla approvazione del Congresso dei Delegati.

Art. 7 – I Presidenti delle Commissioni relazionano almeno una volta all’anno al CD sull’andamento delle attività; in caso di problematiche particolari possono chiederne l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del CD e parteciparvi per illustrarle.

Art. 8 – Qualsiasi carica sociale dell’AFeF è incompatibile con cariche sociali in altre Associazioni non affiliate AFeF.

Art. 9– Disposizioni finali. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal Congresso dei Delegati con la maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega.

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METODO di CLASSIFICAZIONE delle RAZZE e dei COLORI dei GATTI, mediante composizione di uno specifico codice. (Modificato il 02.10.04)

 

 

 

 

CLASSE 1: Razza del Gatto

 

 

 

 

 

 

Sigla

(Nome della Razza)

 

Sigla

(Nome della Razza)

 

 

 

 

 

ABY

Abyssinian

 

JBL

Japanese Bobtail Longhair

ACS

American Curl Shorthair

 

KBS

Karelian Bobtail Shorthair

ACL

American Curl Longhair

 

KBL

Karelian Bobtail Longhair

AMS

American Shorthair

 

KOR

Korat

AMW

American Whirehair

 

MCO

Maine Coon

BAL

Balinese

 

MAN

Manx

BEN

Bengal

 

NFO

Norwegian Forest Cat

RUS

Russian

 

OCI

Ocicat

BOM

Bombay

 

ORI

Oriental

BRS

Brasilian Shorthair

 

PER

Persian

BRI

British Shorthair

 

RAG

Ragdoll

BRL

British Longhair

 

SBI

Birman

BUR

Burmese

 

SCF

Scottish Fold

BRM

Burmilla

 

SCS

Scottish Straight

CNN

Canaani

 

SRS

Selkirk Rex Shorthair

CHA

Chartreux

 

SRL

Selkirk Rex Longhair

CRX

Cornish Rex

 

SIA

Siamese

CMR

Cymric

 

SIB

Siberian

CYL

Ceylan (Gatto di Ceylon)

 

SIN

Singapura

DRX

Devon Rex

 

SNO

Snowshoe

EGM

Egyptian Mau

 

SOM

Somali

EUR

European

 

SPH

Sphynx

EXO

Exotic

 

THA

Thai

GRX

German Rex

 

TUA

Turkish Angora

GIA

Giavanese

 

TUV

Turkish Van

HGF

Highland Fold

 

TNK

Tonkinese

JBS

Japanese Bobtail Shorthair

 

YOR

York Chocolate

 

 

 

 

 

CLASSE 2: Colore del mantello

 

 

CLASSE 3: Ulteriore specifica del colore

 

 

 

 

 

 

Sigla

(Nome del Colore)

 

Sigla

(non sempre presente, talora definita da più sigle)

 

 

 

 

 

B

Black - Seal

 

I

Silver/Smoke

b-

Chocolate

 

CH

Chinchilla

bl

Cinnamon – Sorrel

 

SH

Shaded

Bd

Blue

 

GOL

Golden

b-d

Lilac

 

S

Bicolour

bld

Fawn

 

SS

Harlequin